(1) I terreni sdemanializzati ai sensi dell'articolo 17 possono essere ceduti a titolo gratuito ai proprietari che, a causa di interventi di sistemazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo, abbiano subito perdite di terreno, sempre che non indennizzate.
(2) La cessione di cui al comma 1 non è soggetta alle disposizioni vigenti in materia sui masi chiusi.
(3) I terreni di cui al comma 1 sono ceduti in proporzione alle perdite subite, tenendosi conto della superficie e della qualità di coltura nonché del vantaggio speciale e immediato arrecato alla restante proprietà, e di cui all'articolo 14/bis, comma 8. L'eventuale conguaglio è effettuato in denaro. La relativa stima è redatta dall'Agenzia per la Protezione civile. I contratti di cessione dei terreni sdemanializzati sono stipulati dall'assessore provinciale competente, previa autorizzazione della Giunta provinciale. 75) 76)