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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 18

(1)  I terreni sdemanializzati ai sensi dell'articolo 17 possono essere ceduti a titolo gratuito ai proprietari che, a causa di interventi di sistemazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo, abbiano subito perdite di terreno, sempre che non indennizzate.

(2)  La cessione di cui al comma 1 non è soggetta alle disposizioni vigenti in materia sui masi chiusi.

(3)  I terreni di cui al comma 1 sono ceduti in proporzione alle perdite subite, tenendosi conto della superficie e della qualità di coltura nonché del vantaggio speciale e immediato arrecato alla restante proprietà, e di cui all'articolo 14/bis, comma 8. L'eventuale conguaglio è effettuato in denaro. La relativa stima è redatta dall'Agenzia per la Protezione civile. I contratti di cessione dei terreni sdemanializzati sono stipulati dall'assessore provinciale competente, previa autorizzazione della Giunta provinciale. 75)  76)

75)
L'art. 18 è stato così sostituito dall'art. 2 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.
76)
L'art. 18, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 44 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.