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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 14/bis   delibera sentenza

(1)  La proprietà dei beni del demanio idrico provinciale viene accertata con decreto del direttore della struttura competente in materia di demanio idrico dell’Agenzia per la protezione civile oppure acquistata o espropriata con altro titolo idoneo previsto dalle leggi. 58)

(2)  Il decreto dovrà precisare che la demanialità ha carattere originario. 59)

(3)  Esso sarà notificato ai proprietari tavolari di superfici che vengono dichiarate di pertinenza del demanio idrico provinciale, con l'indicazione dell'ufficio in cui potranno prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici relativi.

(4)  Il decreto dovrà pure contenere l'avvertenza che contro di esso potrà essere proposta opposizione all’Agenzia per la protezione civile entro 30 giorni dalla notifica. 60)

(5)  Tale decreto sarà inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, parte III, con l'indicazione dell'ufficio in cui si potrà prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici e con l'avvertenza che contro di esso potrà essere proposta opposizione, da chi non sia stato notificato direttamente all'Agenzia per la protezione civile  entro 30 giorni dalla pubblicazione. 61)

(6) L'Agenzia per la protezione civile  si dovrà pronunciare sulle opposizioni nei successive 60 giorni con provvedimento definitivo. 62)

(7)  Qualora l'opposizione contestasse in tutto o in parte il titolo di acquisto sotto il profilo originario, l’Agenzia per la protezione civile potrà nel provvedimento definitivo riconoscere il diritto all'indennizzo, da fissare ai sensi dellalegge provinciale 15 aprile 1991, n. 10,  e successive modifiche, limitatamente a quella parte non riconosciuta acquistata a titolo originario e impegnare contemporaneamente la relativa spesa qualora sia intervenuta l'accettazione dell'indennità. 63)

(8)  Qualora dalle opere di regolazione derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non occupato, questo vantaggio sarà stimato e detratto dall'indennità.

[(9)  I provvedimenti definitivi del Presidente della giunta provinciale o della Giunta provinciale sono titoli per l'intavolazione della proprietà a nome della Provincia.]  64)

(10)  I provvedimenti di cui al presente articolo non sono soggetti alle norme della legge provinciale sui masi chiusi. 65)   66)

(11)  Qualora per la realizzazione o il mantenimento delle opere di cui alla presente legge si renda necessaria la costituzione di altri diritti demaniali su beni altrui ai sensi dell'articolo 825 del Codice civile, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti ed in caso di esproprio o di occupazione d'urgenza, le norme della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.67) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988 - Provvedimento di accertamento della demanialità - Non costituisce titolo idoneo per l'intavolazione del bene
58)
L'art. 14/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
59)
L'art. 14/bis, comma 2, è stato così modificato dall'art. 19, comma 2, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
60)
L'art. 14/bis, comma 4, è stato così modificato dall'art. 19, comma 3, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
61)
L'art. 14/bis, comma 5, è stato così modificato dall'art. 19, commi 4 e 5, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
62)
L'art. 14/bis, comma 6, è stato così modificato dall'art. 19, comma 6, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
63)
L'art. 14/bis, comma 7, è stato così modificato dall'art. 19, comma 7, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
64)
Con sentenza n. 646 del 9 giugno 1988 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimità costituzionale del nono comma di questo articolo.
65)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16;
66)
L'art. 14/bis, comma 10, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.
67)
L'art. 14/bis, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11, e successivamente così modificato dall'art. 19, comma 8, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.