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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 14    delibera sentenza

(1)  Il demanio idrico provinciale, passato alla Provincia autonoma di Bolzano  con D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115,  è costituito dai corsi d'acqua e dai laghi demaniali, dalle opere di protezione delle acque, di contenimento delle stesse e di difesa del suolo, con le relative strutture accessorie e di servizio.

(2)  Esso comprende:

  1. per i corsi d'acqua:
    1. l'alveo, il greto e le sponde;
    2. gli argini, i terrapieni, le opere di protezione o di contenimento con le relative strutture accessorie e di servizio. Se mancano le opere di cui sopra, il limite demaniale dei corsi è dato dal livello di piena normale e per i corsi d'acqua aventi carattere torrentizio dal livello di piena straordinaria;
  2. per i laghi:
    1. l'alveo, le sponde, le spiagge;
    2. gli argini, i terrapieni e le opere di protezione o di contenimento con le relative strutture accessorie e di servizio;
  3. le altre opere di protezione delle acque, di contenimento delle stesse e di difesa del suolo con le relative strutture accessorie e di servizio anche se non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei laghi; fra tali opere sono comprese quelle per la stabile correzione dei corsi d'acqua e dei laghi, per la sistemazione dei terreni sui versanti, i paravalanghe, le officine, i cantieri permanenti, i magazzini di deposito, gli alloggi di servizio e le opere idrauliche in genere. 57)

(3)  Ai soli fini degli interventi sistematori o dell'esercizio della polizia idraulica la Giunta provinciale è autorizzata ad emanare, in deroga alla procedura di cui all'articolo 3 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, elenchi suppletivi o correttivi delle acque pubbliche tendenti ad inserire nuovi corsi d'acqua aventi carattere torrentizio o ad escludere acque irrilevanti ai fini idraulici.57) 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999 - Öffentliches Wassergut - Voraussetzungen für Entdemanialisierung
57)
L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16; il comma 3 è stato successivamente aggiunto dall'art. 20 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.