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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 6

(1) La gestione dell'Area funzionale bacini montani è affidata a un direttore, di seguito denominato direttore d'area,  nominato dalla Giunta provinciale, tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'Amministrazione provinciale laureati in scienze agrarie o forestali o ingegneria idraulica con qualifica non inferiore ad ispettore capo. 22)

(2) Il direttore d'area ha i seguenti compiti: 23)

  1. 24)
  2. predisporre il programma dei lavori di cui agli articoli 1, 2 e 5, da sottoporre all'approvazione del direttore dell’Agenzia per la Protezione civile e della Giunta provinciale, e provvedere alla redazione dei progetti; 25)
  3. eseguire in economia, con i fondi messi a disposizione, le opere previste dai progetti di cui agli articoli 5 e 8 della presente legge, nonché tutti i servizi e acquisti che il funzionamento dell'Agenzia per la Protezione civile richiede e che vengono fissati di volta in volta dal direttore dell'Agenzia per la Protezione civile; possono pure eseguirsi in economia, ai sensi dell'articolo 66 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, gli studi e i rilevamenti per la compilazione dei progetti e la redazione dei progetti stessi, nonché i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulle opere idrauliche e sul demanio idrico o delle rispettive ordinanze; 26)
  4. provvedere alla direzione dei lavori di sistemazione appaltati dall'Amministrazione provinciale;
  5. pronunciarsi in ordine alle domande di concessione, di cui all'articolo 21 della presente legge;
  6. vigilare l'esecuzione dei lavori inerenti ai progetti di cui alle lettere c) e d). 27)
  7. 28)

(3)  29) 

(4)  30)

22)
L'art. 6, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 18  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
23)
L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 19  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
24)
La lettera a) dell'art. 6, comma 2, è stata abrogata dall'art. 2, comma 20  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
25)
La lettera b)  dell'art. 6, comma 2 è stata  prima modificata dall'art. 8 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, e successivamente così sostituita dall'art. 2, comma 21 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
26)
La lettera c)  dell'art. 6, comma 2, è stata prima sostituita dall'art. 5 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, poi modificato dall'art. 8 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 16, comma 2 del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32, e dall'art. 2, comma 22 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
27)
La lettera f) dell'art. 6, comma 1, è stata così modificata dall'art. 2, comma 23  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
28)
La lettera g) è stata abrogata dall'art. 2, comma 25 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
29)
L'art. 6, comma 3, è stato  prima modificato dall'art. 5 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 26 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
30)
L'art. 6, comma 4 è stato abrogato dall'art. 2, comma 26 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.