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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 5 (Lavori in favore di terzi)

(1) All'Agenzia per la Protezione civile, previa autorizzazione della Giunta provinciale, può essere affidata, compatibilmente con l'attuazione del proprio programma annuale o pluriennale, l'esecuzione di altri lavori, anche diversi da quelli specificati nell'articolo 8, quando ricorrono particolari esigenze, per conto delle altre ripartizioni o aziende provinciali, dei comuni, delle comunità comprensoriali, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nonché dei concessionari di esercizio di infrastrutture per il trasporto destinate al pubblico servizio, previa anticipazione dei fondi. 18)

(2)  19)

(3)  20)  21)

18)
L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 15  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
19)
L'art. 5, comma 2, è stato abrogato dall'art. 2, comma 16  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
20)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4, e successivamente integrato dall'art. 10 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.
21)
L'art. 5, comma 3, è stato abrogato dall'art. 2, comma 17  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.