(1) Al direttore dell'Area funzionale bacini montani dell'Agenzia per la Protezione civile vengono demandate le attribuzioni già affidate agli ingegneri capi degli uffici del Genio Civile, ai sensi del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e quelle di cui agli articoli dal 64 al 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 14)
(2) Spetta all'Agenzia per la Protezione civile predisporre in tempo utile il piano e il programma annuale dei lavori e delle opere di cui all'articolo 8 della presente legge; il piano ed il programma sono da sottoporre alla Giunta provinciale per l'approvazione anche in vista dell'intesa ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. 15)
(3) Nell'ambito del programma annuale dei lavori approvato dalla Giunta provinciale, il direttore dell'Agenzia per la protezione civile autorizza l'esecuzione dei lavori riferibili ai singoli progetti, impegnando contemporaneamente la spesa prevista. 16)
(4) Fatti salvi gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 11 della presente legge, resta la facoltà di integrare o modificare compatibilmente con l'intesa di cui al secondo comma il programma annuale per adeguarlo alle sopravvenute necessità sistematorie; in tal caso le modifiche e le integrazioni, predisposte dall'Agenzia per la Protezione civile, vengono deliberate, su proposta dell'Assessore competente, dalla Giunta provinciale con singoli e motivati provvedimenti. 17)