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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 3

(1) L'Agenzia per la Protezione civile  provvede alla tenuta del catasto idrico. 9)

(2)  Le rilevazioni, delimitazioni ed i relativi aggiornamenti del demanio idrico, previa classificazione dei corsi d'acqua a carattere torrentizio, sono eseguiti direttamente dall'Agenzia per la Protezione civile. 10)

(3) Ai fini di cui al comma 2 l'Agenzia per la Protezione civile può  incaricare studi professionali specializzati. 11)

(4)  Qualora un comune o una comunità di valle volesse eseguire in proprio rilevazioni o studi necessari per l'aggiornamento del catasto idrico secondo le direttive fornite dall'Agenzia per la Protezione civile, quest'ultima  può corrispondere un contributo fino ad una percentuale da fissare con regolamento di esecuzione. 12)  13)

9)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 8 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
10)
L'art. 3, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 9  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
11)
L'art. 3, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 10  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
12)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
13)
L'art. 3, comma 4, è stato così modificato dall'art. 2, comma 11  dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.