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a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 341)
Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali

1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1975, n. 37.

Art. 1         delibera sentenza

(1)  Per eseguire opere atte a prevenire calamità pubbliche, per interventi finalizzati al pronto soccorso della popolazione in caso di calamità nonché per provvedere, in occasione di dette calamità, alle opere di pronto intervento, quali puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere a tutela della pubblica incolumità, nonché al ripristino provvisorio dei collegamenti stradali e delle infrastrutture primarie, l'Agenzia per la protezione civile  può: 2)

  1. disporre direttamente l'esecuzione delle opere;
  2. concedere sussidi ai comuni ed alle comunità comprensoriali;
  3. disporre direttamente tutti i servizi e tutte le forniture necessarie.

(2)  Dai suddetti interventi sono escluse le materie elencate all'articolo 19 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

(3)  Con le procedure ed i fondi previsti dalla presente legge possono essere acquistati o locati tutti i beni necessari per gli interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino, in particolare le attrezzature, i macchinari ed i materiali necessari, nonché adottato ogni altro provvedimento idoneo al raggiungimento delle medesime finalità ivi inclusa la realizzazione e la gestione di una rete provinciale di telecomunicazioni.

(4) L’Agenzia per la protezione civile, previa autorizzazione dell’assessore competente, può concedere sussidi o contributi ai corpi dei vigili del fuoco volontari e ad altre associazioni, istituzioni e organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nel settore della prevenzione e del pronto soccorso in caso di calamità pubbliche: 3)

  1. per la promozione di iniziative di cui al terzo comma;
  2. per l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di attrezzature, macchinari, impianti e automezzi, anche speciali, da impegnarsi per interventi nel predetto settore;
  3. per l'acquisto o la locazione di beni immobili da destinarsi a sede degli enti, comprese le autorimesse ed i magazzini per il ricovero dei beni indicati nella precedente lettera b).

(5) L’Agenzia per la protezione civile è altresì autorizzata a concedere ai soggetti indicati al comma 4, anche a titolo gratuito, beni mobili per la realizzazione delle attività inerenti al settore della prevenzione e del pronto soccorso in caso di calamità pubbliche. 4)

(6)  I contratti di affitto o di locazione sia attivi che passivi possono essere conclusi mediante trattativa privata.5) 

massimeDelibera 11 dicembre 2019, n. 1069 - Criteri per la collaborazione con emittenti radiofoniche nell’ambito del sistema di protezione civile per l’informazione della popolazione - revoca della deliberazione della Giunta provinciale 14 novembre 2011, n. 1715
massimeDelibera 11 febbraio 2013, n. 195 - Contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34 - Procedimento uniforme e semplificato concernente l'acquito di cercapersone
massimeDelibera N. 3315 del 08.10.2007 - Conferma dei canoni annui per l'utilizzo delle infrastrutture della rete provinciale radiocomunicazioni per un periodo di due ulteriori anni
massimeDelibera 24 gennaio 2005, n. 102 - Criteri per la concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità (modificata con delibera n. 1135 del 10.04.2007, delibera n. 2422 del 05.10.2009, delibera n. 357 del 14.03.2011, delibera n. 1934 del 27.12.2012 e delibera n. 21 del 13.01.2015)
massimeDelibera N. 4341 del 29.11.2004 - Modifica dello schema di concessione per l'utilizzo delle infrastrutture della rete provinciale radiocomunicazioni e approvazione dei nuovi canoni annui
2)
L'art. 15, comma 1, è stato così modificato dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
3)
Il primo periodo dell'art. 1, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 2, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
4)
L'art. 1, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 3, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
5)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 31 gennaio 1988, n. 3, e successivamente modificato dall'art. 13 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, dall'art. 21 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e dall'art. 34 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 2

(1)  Le amministrazioni comunali, indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le vigenti disposizioni, provvedono ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico.

(2)  Tali situazioni, nonché le calamità in atto, devono essere segnalate col mezzo più rapido, a cura del sindaco, all'Agenzia per la protezione civile.6) 

(3)  Spetta comunque al sindaco disporre, affinché siano immediatamente adottate tutte le possibili misure, che la vigente legislazione demanda alla sua competenza, atte a garantire l'incolumità delle persone ed a contenere il danno alle cose.

6)
L'art. 2,  comma 2,  è stato prima sostituito dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi così modificato dall'art. 15, comma 4, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 3

(1) In caso di pericolo imminente per la pubblica incolumità, le opere di prevenzione e le opere di pronto soccorso possono, su ordine dell’assessore competente in materia di protezione civile, essere eseguite in economia direttamente dall’Agenzia per la protezione civile.7) 

7)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 5, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 4    delibera sentenza

(1)  Nell'ipotesi in cui le opere di prevenzione - quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità - e di pronto soccorso siano eseguite a cura del Comune, l'Agenzia per la protezione civile  assegna un sussidio sulla base di una relazione a firma del sindaco, contenente la descrizione della situazione di pericolo o dell'evento calamitoso verificatosi, degli interventi necessari, la spesa presunta e l'ammontare del sussidio richiesto. 8)

(2)  Con il medesimo provvedimento di assegnazione del sussidio, l'Agenzia per la protezione civile può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio assegnato o di una somma pari al sussidio medesimo. Sulla scorta di un rendiconto del comune, l'Agenzia per la protezione civile  dispone la liquidazione del sussidio.9) 

(3) Qualora l'opera comunale di prevenzione o di pronto soccorso di cui al comma 1 sia eseguita dall’Agenzia per la protezione civile ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, il comune versa all’Agenzia le spese necessarie per l’esecuzione, detratto l’importo spettante al comune ai sensi del comma 1.10) 

massimeDelibera 31 maggio 2022, n. 396 - Criteri per la concessione di contributi a enti locali per l'adozione di misure di protezione civile
massimeDelibera 24 gennaio 2005, n. 102 - Criteri per la concessione di contributi alle organizzazioni senza fini di lucro per progetti di prevenzione e di pronto soccorso nell'ambito di calamità (modificata con delibera n. 1135 del 10.04.2007, delibera n. 2422 del 05.10.2009, delibera n. 357 del 14.03.2011, delibera n. 1934 del 27.12.2012 e delibera n. 21 del 13.01.2015)
8)
L'art. 4, comma 1, è stato così modificato dall'art. 15, comma 6, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
9)
L'art. 4, comma 2,  è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 23 gennaio 1978, n. 8, e dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, poi  modificato dall'art. 15, comma 7, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32, e dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
10)
L'art. 4, comma 3,  è stato aggiunto dall'art. 11 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, e poi così sostituito dall'art. 15, comma 8, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 5      delibera sentenza

(1) L'Agenzia per la protezione civile, anche quando non sussista imminente pericolo per la pubblica incolumità, può disporre opere di prevenzione dirette a difendere le strade, i centri ed i nuclei abitati contro alluvioni, frane, valanghe, corrosioni ed altre cause di pericoli o di danni. È altresì autorizzata ad intervenire per il definitivo ripristino o la ricostruzione delle opere danneggiate. I suddetti lavori possono essere eseguiti anche in economia. 11)

(2) Se queste opere di prevenzione o di ripristino sono eseguite a cura del comune, l'Agenzia per la protezione civile  può assegnare un sussidio. Fra queste opere rientrano anche la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria e il ripristino di strutture per il servizio antincendi. 12)

(3)  Con il provvedimento di concessione del sussidio l'Agenzia per la protezione civile  può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio concesso.  13)

(4) 14) 

massimeDelibera 31 maggio 2022, n. 396 - Criteri per la concessione di contributi a enti locali per l'adozione di misure di protezione civile
massimeDelibera 26 marzo 2019, n. 197 - Criteri per il recupero di animali da reddito mediante trasporto in elicottero
11)
L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 15, comma 9, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.  Nella versione tedesca la parola "Er" è stata sostituita dalla parola "Sie", dall'art. 15, comma 10, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
12)
L'art. 5, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi così modificato dall'art. 15, comma 11, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
13)
L'art. 5, comma 3, è stato così modificato dall'art. 15, comma 12, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
14)
Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 6

(1)  Le opere di cui alla presente legge sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Per la loro approvazione non è richiesto alcun parere ed alcuna autorizzazione.

(2)  Il comune beneficiario può affidare l'esecuzione dei lavori in concessione ad altri organismi di diritto pubblico o ai Corpi dei vigili del fuoco volontari. In questo caso il comune può trasferire il contributo assegnato dall'Agenzia per la protezione civile  per la realizzazione dell'opera all'organismo di diritto pubblico o al Corpo dei vigili del fuoco volontari secondo modalità da definirsi con apposita convenzione fra il comune e la struttura esecutrice.15) 

15)
L'art. 6,  comma 2,  è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi così modificato dall'art. 15, comma 13, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

Art. 7

(1)  Per le opere anzidette il Presidente della giunta provinciale può ordinare, previa compilazione dello stato di consistenza, l'occupazione temporanea dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere stesse, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 8

(1)  I fondi annualmente predisposti nei bilanci di previsione della Provincia per gli scopi di cui alla presente legge e non utilizzati negli esercizi in cui furono stanziati formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio e possono essere mantenuti in bilancio entro i limiti previsti dall'articolo 36 della legge di contabilità dello Stato.

(2)  Possono altresì essere impiegati per gli scopi di cui alla presente legge i fondi stanziati nei bilanci di previsione della Provincia ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293, recante norme per l'autorizzazione di spese straordinarie per provvedere alla difesa delle strade e degli abitati da frane e corrosioni.

Art. 8/bis

(1)  Le disposizioni della presente legge si applicano anche per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità delegate dallo Stato alla Provincia autonoma di Bolzano con il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320.16)

16)
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1

Art. 8/ter

(1)  Al fine di dare un concreto aiuto alle popolazioni della Regione Sardegna colpite dagli eventi alluvionali del 2013 è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro a carico del bilancio provinciale 2014, da impegnarsi per le iniziative e con le modalità indicate dalla Giunta provinciale.

(2)  Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’attuazione del comma 1, ammontanti a 500.000,00 euro, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, di cui al capitolo 27210.00 del piano di gestione del bilancio 2014. 17)

17)
L'art. 8/ter è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 9

(1)  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2)  È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.