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a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 341)
Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1975, n. 37.

Art. 7

(1)  Per le opere anzidette il Presidente della giunta provinciale può ordinare, previa compilazione dello stato di consistenza, l'occupazione temporanea dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere stesse, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.