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a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 341)
Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1975, n. 37.

Art. 5      delibera sentenza

(1) L'Agenzia per la protezione civile, anche quando non sussista imminente pericolo per la pubblica incolumità, può disporre opere di prevenzione dirette a difendere le strade, i centri ed i nuclei abitati contro alluvioni, frane, valanghe, corrosioni ed altre cause di pericoli o di danni. È altresì autorizzata ad intervenire per il definitivo ripristino o la ricostruzione delle opere danneggiate. I suddetti lavori possono essere eseguiti anche in economia. 11)

(2) Se queste opere di prevenzione o di ripristino sono eseguite a cura del comune, l'Agenzia per la protezione civile  può assegnare un sussidio. Fra queste opere rientrano anche la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria e il ripristino di strutture per il servizio antincendi. 12)

(3)  Con il provvedimento di concessione del sussidio l'Agenzia per la protezione civile  può deliberare l'immediata corresponsione di un acconto sul sussidio concesso.  13)

(4) 14) 

massimeDelibera 31 maggio 2022, n. 396 - Criteri per la concessione di contributi a enti locali per l'adozione di misure di protezione civile
massimeDelibera 26 marzo 2019, n. 197 - Criteri per il recupero di animali da reddito mediante trasporto in elicottero
11)
L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 15, comma 9, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.  Nella versione tedesca la parola "Er" è stata sostituita dalla parola "Sie", dall'art. 15, comma 10, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
12)
L'art. 5, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi così modificato dall'art. 15, comma 11, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
13)
L'art. 5, comma 3, è stato così modificato dall'art. 15, comma 12, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
14)
Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.