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a) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 341)
Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1975, n. 37.

Art. 3

(1) In caso di pericolo imminente per la pubblica incolumità, le opere di prevenzione e le opere di pronto soccorso possono, su ordine dell’assessore competente in materia di protezione civile, essere eseguite in economia direttamente dall’Agenzia per la protezione civile.7) 

7)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 5, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.