(1) Nella deliberazione con cui l'ente beneficiario del finanziamento approva il progetto esecutivo dell'opera devono essere indicati l'ammontare del contributo provinciale utilizzato e la quota rimanente della spesa assunta a proprio carico dall'ente.
(2) 18)
(3) Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del progetto, l'ente che provvede all'esecuzione dell'opera deve procedere senza indugio all'appalto o all'esecuzione in economia dei lavori.
(4) 18)