(1) In osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Beni culturali adotta i necessari provvedimenti per la progettazione e realizzazione di ricerche e studi sui beni culturali architettonici, artistici e archeologici, volti alla valorizzazione del patrimonio culturale collettivo.
(2) La Ripartizione sostiene le relative spese in osservanza delle disposizioni in materia di appalti. Il finanziamento di tali attività può servire anche a coprire le spese di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti a tali ricerche e studi, nonché le spese per le relative manifestazioni. 5)