(1) Fatti salvi i beni di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48, e successive modifiche, il/la Soprintendente individua i beni mobili ed immobili che siano opera di autore/autrice non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, appartenenti ad enti pubblici e di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico da assoggettarsi a tutela specifica. Costituiscono in ogni caso beni culturali, purché appartenenti ad enti pubblici: 30)
(2) Il provvedimento di cui al comma 1 ha valore di proposta per la dichiarazione di vincolo del bene culturale, da adottarsi dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 5/bis. Qualora si tratti di immobili destinati a servizi pubblici di competenza statale ed il vincolo possa incidere sulla destinazione in atto, la dichiarazione di vincolo è adottata previa intesa con l'amministrazione statale competente.31)