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g) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 21)
Provvedimenti urgenti per la zootecnia

1)

Pubblicata nel B.U. 4 febbraio 1975, n. 8.

Art. 1  delibera sentenza

(1) In attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, ed allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, la Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire secondo i disposti degli articoli seguenti

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991 - Zootecnia - Legge disciplinatrice degli interventi urgenti in materia (n. 87 del 1990) - Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico - Fondo speciale - Attuazione di interventi in via diretta tramite una s.p.a. - Illegittimità costituzionale

Art. 2

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere i seguenti premi per il bestiame bovino:

  • a)  per vitelli nati da giovenche dell' età non superiore a mesi 36, ammesse al libro genealogico e fecondate in provincia, un premio dell'ammontare massimo di lire 70.000.
  •   Per i vitelli nati da giovenche non ammesse al libro genealogico il premio sarà ridotto di lire 20.000;
  • b)  un premio fisso dell' ammontare massimo di lire 20.000, aumentato di lire 50 al chilogrammo di peso vivo per ogni giovenca non adatta alla rimonta, che abbia partorito e che venga avviata al macello ad un'età non superiore a 36 mesi. 2)

I pesi minimi richiesti per le giovenche di cui alla lettera b) del presente articolo sono i seguenti:

  • -  q.li 3,5 per soggetti di razza grigia alpina;
  • -  q.li 4,5 per soggetti di razze pezzata rossa;
  • -  q.li 4,0 per soggetti di altre razze e per incroci;
  • c)  per bovini maschi nati nel territorio nazionale e portati fino ad un peso minimo di 400 chilogrammi, un premio dell' ammontare massimo di lire 60.000.

(2)(3)  3)

(4) Per i servizi necessari all'attuazione del presente articolo la Provincia può servirsi della collaborazione dell'associazione provinciale delle federazioni fra allevatori dell'Alto Adige, delle singole federazioni fra allevatori, della cooperativa VIVES e di altre associazioni idonee. Ulteriori condizioni e le modalità per l'erogazione dei premi di cui al presente articolo possono essere stabilite con regolamento di esecuzione. 4)

2)

Sostituito dall'art. 1 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.

3)

Abrogato dall'art. 1 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.

4)

Sostituito dall'art. 1 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.

Art. 3

(1) Allo scopo di promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per l'attuazione delle seguenti iniziative dirette:

  • a)  alla costruzione di centri di svezzamento vitelli, di centri per l' allevamento di materiale da ristallo e di ricoveri per il bestiame bovino, ovino e suino destinato all'ingrasso;
  • b)  alla costruzione, ampliamento e ammodernamento di porcilaie razionali per la produzione e per l' ingrasso di suini, nonché di capannoni con le relative attrezzature per l'allevamento razionale di polli e di conigli da carne:
  • c)  alla costruzione di impianti collettivi di mungitura e di refrigerazione del latte;
  • d)  all' esecuzione, ampliamento, perfezionamento e trasformazione di opere irrigue e fertirrigue;
  • e)  all' acquisto e costruzione di immobili ed all'acquisto e impianto di attrezzature destinati alla migliore commercializzazione del bestiame.

Art. 4

(1) Al fine di migliorare le attrezzature necessarie per la foraggicoltura, raccolta, immagazzinamento e distribuzione dei foraggi, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi:

  • a)  per l' acquisto di impianti per l'essiccazione di foraggi;
  • b)  per l' acquisto di macchine ed attrezzature varie per la coltivazione, raccolta, immagazzinamento e distribuzione dei foraggi.

Art. 5

(1) I premi ed i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono essere concessi ad allevatori e loro associazioni e con preferenza ai piccoli proprietari coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri e loro associazioni.

(2) I contributi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere concessi fino alla misura massima del 50% della spesa ammessa.

(3) Unicamente per le iniziative di cui alla lettera e) dell'articolo 3 il contributo massimo è elevato all'85% della spesa ammessa.

Art. 6

(1)  5)

(2) La "Federazione provinciale delle latteria sociali altoatesine", con sede in Bolzano (in seguito denominata federazione), può svolgere operazioni di raccolta e trasporto del latte, di trasformazione e di commercializzazione dello stesso e dei prodotti derivati, anche tramite le cooperative associate.

5)

Abrogato dall'art. 2 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.

Art. 7

(1) Alla federazione di cui all'articolo precedente ed alle associazioni e federazioni della cui collaborazione la Provincia si serve ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2, possono essere concessi, a parziale copertura delle spese, contributi in conto capitale e contributi sulle spese di gestione fino ad un massimo dell'80% delle spese riconosciute ammissibili dalla Giunta provinciale. 6)

(2) Le spese sostenute dalle predette associazioni o federazioni, in relazione alla concessione dei premi di cui all'articolo 2 ed in base al regolamento CEE n. 464 del Consiglio del 27 febbraio 1975, nonché per i relativi controlli, possono essere rimborsate per intero.

(3) La Giunta provinciale è autorizzata a predisporre a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge gli stampati, le fascette metalliche per la marcatura dei vitelli, i necessari attrezzi ed ogni altro materiale occorrente per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa e dal regolamento CEE n. 464 del Consiglio del 27 febbraio 1975. 7)

6)

Modificato dall'art. 4 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.

7)

Sostituito dall'art. 3 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.

Art. 8

(1) Per ottenere i premi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 gli interessati dovranno presentare all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste domanda con l'indicazione della data di nascita della giovenca e del numero di tatuaggio o della marca metallica della stessa, corredata dal certificato di fecondazione o di monta, entro il termine di cinque mesi dalla fecondazione. 8)

(2) I richiedenti del premio di cui alla lettera a) dell'art 2 dovranno inviare, entro 40 giorni dal parto, un avviso del parto avvenuto all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste. 8)

(3) Per ottenere i premi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 gli interessati dovranno presentare all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste domanda entro cinque mesi dalla nascita del soggetto con l'indicazione della provenienza e del numero di tatuaggio o della marca metallica. 8)

(4) I richiedenti del premio di cui alla lettera c) dell'articolo 2 devono provare che l'animale abbia raggiunto il peso minimo previsto dalla legge. 8)

(5) Per ottenere i premi di cui all'articolo 2 sono, inoltre, prese in considerazione domande collettive presentate dalle federazioni fra allevatori per i loro associati, anche se presente prima dell'entrata in vigore della presente legge. 8)

(6) La liquidazione dei premi di cui all'articolo 2 viene fatta direttamente ai singoli allevatori oppure, in caso di domande collettive, tramite le federazioni tra allevatori. 8)

8)

Modificato dall'art. 4 delta L.P. 12 luglio 1975, n. 32.

Art. 8/bis (Disposizione transitoria)

(1) Entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge vengono accettate domande per ottenere i premi di cui all'articolo 2, lettera c), anche se presentate dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla nascita del soggetto di cui al terzo comma dell'articolo 8 della presente legge, per bovini nati comunque non prima dell'1° settembre 1974. 9)

9)

Inserito dall'art. 5 rispettivamente dall'art. 6 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.

Art. 8/ter

(1) Le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 2 non si applicano per vitelli nati nel periodo compreso tra il 3 marzo 1975 ed il 2 marzo 1976.

(2) Le relative domande già pervenute fino all'entrata in vigore della presente legge sono istruite al fine della concessione del premio di cui al D.M. 17 aprile 1975 concernente la concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento CEE n. 464 del Consiglio del 27 febbraio 1975. 9)

9)

Inserito dall'art. 5 rispettivamente dall'art. 6 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.

Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

(1) Per gli scopi della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario corrente, la spesa di lire 2.620 milioni.

(2) Alla copertura dell'onere di lire 2.620 milioni per l'esercizio finanziario corrente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

(3) Per gli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978 lo stanziamento, nel limite annuale di cui al primo comma, sarà fissato con legge di bilancio.

(4) I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere mantenuti in bilancio entro i limiti previsti dall'articolo 36 della legge di contabilità dello Stato. 10)

10)

Sostituito dall'art. 7 della L.P. 12 luglio 1975, n. 32.

Art. 10   11)

11)

Omissis.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U. della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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