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a) LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 161)
Istituzione della RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della provincia di Bolzano) - Diffusione e ricezione di programmi radiotelevisivi provenienti dal mondo culturale di lingua tedesca e ladina

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1)
Pubblicata nel B.U. 4 marzo 1975, n. 12.

Art. 19

(1) Fino a quando non sarà assunto il personale previsto dalla pianta organica di cui all'articolo 14, la RAS provvederà al disimpegno dei propri servizi contabili e di ordine, con il personale della Provincia.

(2) Fino a quando non sarà diversamente disposto con nuova legge provinciale, il personale della RAS non potrà superare il numero complessivo di 17 dipendenti, di cui tre della carriera direttiva, quattro della carriera di concetto, sei della carriera esecutiva e quattro della carriera ausiliaria.

(3) Le funzioni del direttore previsto dall'articolo 10 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, possono essere affidate anche per contratto a tempo determinato a persona ritenuta particolarmente competente ed idonea per l'espletamento delle relative funzioni.

(4) Personale in eccedenza potrà essere assunto in via provvisoria ai sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, e nei soli casi di comprovata necessità, nonché dietro autorizzazione di volta in volta da parte della Giunta provinciale.

(5) Per la copertura provvisoria dei posti previsti nell'organico di cui all'articolo 14 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, si applica il disposto dell'articolo 5 della legge provinciale 14 gennaio 1975, n. 1.

(6) In sede di prima copertura di posti di organico il personale tecnico già incaricato dalla Giunta provinciale in materia radiotelevisiva, per il quale tale incarico costituisce l'unica o prevalente attività, può essere inquadrato, su domanda, nella carriera dell'azienda corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate con l'attribuzione della qualifica e del parametro che preveda un trattamento economico corrispondente o immediatamente inferiore a quello goduto quale incaricato.

(7) Qualora in seguito all'inquadramento, effettuato ai sensi del precedente comma, il trattamento economico dovesse risultare inferiore a quello finora goduto quale incaricato, sono attribuiti nel parametro conferito gli aumenti periodici di stipendio strettamente necessari per assicurare comunque un trattamento economico di importo pari o immediatamente superiore a quello fruito.

(8) Il personale amministrativo dell'Amministrazione provinciale che di fatto ha prestato servizio presso la RAS da almeno dei mesi può essere inquadrato nella carriera corrispondente ai requisiti posseduti ed alle mansioni svolte con riconoscimento, agli effetti della progressione in carriera, del servizio prestato quale dipendente provinciale.

(9) Fino a quando non saranno assunti il direttore ed almeno otto dipendenti, il Consiglio di amministrazione sarà composto dei soli membri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16. 10)

10)
L'art. 19 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 28 agosto 1976, n. 35.
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