(1) Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è composto dai seguenti membri:
- a) il presidente, scelto dalla Giunta provinciale anche tra i consiglieri provinciali;
- b) tre persone particolarmente qualificate in materia radiotelevisiva;
- c) il direttore ed un dipendente dell' azienda, quali membri di diritto. 3)
(2) I consiglieri di cui alle lettere a) e b) durano in carica per il periodo di legislatura provinciale e possono essere riconfermati. 4)
(3) I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che essi hanno sostituito.
(4) Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione adottate a mente delle disposizioni di cui alle lettere d), e), f), l) ed m) dell'articolo 2 o che prevedono l'alienazione di immobili e spese straordinarie con impegni pluriennali, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale.
(5) Tali delibere si intendono approvate per decorrenza del termine qualora la Giunta provinciale non provveda in merito ad esse entro 30 giorni dalla loro ricezione.
(6) Nella composizione del Consiglio di amministrazione devono essere rispettati i principi della proporzionale etnica.
(7) Al gruppo linguistico ladino è fatta salva la possibilità di accesso alle singole cariche. 5)