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a) LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 161)
Istituzione della RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della provincia di Bolzano) - Diffusione e ricezione di programmi radiotelevisivi provenienti dal mondo culturale di lingua tedesca e ladina

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1)
Pubblicata nel B.U. 4 marzo 1975, n. 12.

Art. 2 (Compiti)

(1) All'azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

  • a)  realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della Provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell' area culturale tedesca e ladina con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691;
  • b)  promuovere ogni intervento diretto a sviluppare e perfezionare tecnicamente la rete di cui alla lettera precedente, curando, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e nell' ambito delle proprie competenze, il coordinamento tecnico con altri servizi all'uopo necessari;
  • c)  ristrutturare e gestire gli impianti privati esistenti nel territorio provinciale acquisiti dalla Provincia;
  • d)  istituire servizi tecnici decentrati;
  • e)  stipulare accordi o convenzioni con la RAI o con altri concessionari del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per l' utilizzazione comune di impianti radiotelevisivi, loro accessori e infrastrutture;
  • f)  stipulare accordi o convenzioni con enti, società o amministrazioni e con gli organismi radiotelevisivi esteri dell' area culturale tedesca e ladina, ferma restando la competenza della Provincia per gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691;
  • g)  provvedere al trasporto dei programmi, utilizzando, ove occorra, alle condizioni di legge, i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del ministero delle Poste e Telecomunicazioni e dei suoi concessionari;
  • h)  provvedere alla formazione professionale di personale tecnico;
  • i)  gestire il patrimonio ad essa affidato;
  • l)  partecipare a consorzi, associazioni e comitati che perseguano le finalità precisate dal presente articolo;
  • m)  stipulare eventuali accordi con gli autori aventi diritto o organismi loro rappresentanti;
  • n)  predisporre i mezzi tecnici necessari per l' individuazione di turbative dei servizi pubblici radiotelevisivi dell'azienda di cui al presente articolo e conseguente segnalazione ai competenti organi del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni,
  • o)  ulteriori compiti nel settore delle comunicazioni nell' ambito delle competenze della Provincia.

(2) Per il raggiungimento degli scopi e per l'esercizio delle attività sopra indicate, l'azienda può avvalersi della collaborazione di altri enti o istituzioni o associazioni aventi fini analoghi. Essa può avvalersi, inoltre, della consulenza e della collaborazione, in via eccezionale, di esperti di riconosciuto valore nello studio di problemi tecnici.

(3) La custodia e manutenzione o gestione di singoli impianti può essere affidata a persone o imprese di fiducia della RAS. 2)

2)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 27 luglio 1978, n. 43; la lettera o) è stata successivamente inserita dall'art. 28 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.
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