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a) LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 151)
Contributi a favore di Comuni, Consorzi ed altri Enti per l'acquisizione di terreni, per la progettazione e l'apprestamento di infrastrutture per la costruzione di zone commerciali

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1)

Pubblicata nel B.U. 18 febbraio 1975, n. 10.

Art. 11

(1) All'atto del trasferimento delle aree ai soggetti interessati, gli enti beneficiari del contributo devono richiedere garanzie riguardanti la destinazione ad uso commerciale o paracommerciale delle aree assegnate, l'occupazione della manodopera, l'osservanza dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, stipulati tra le associazioni ed i sindacati di categoria.

(2) Tali impegni devono risultare da apposita convenzione da stipularsi per atto pubblico tra gli enti beneficiari e l'acquirente, nella quale dovranno essere stabilite le penalità in caso di inadempienza o di trasgressione, le forme e le modalità di recupero delle aree nel caso di cessazione dell'attività commerciale.

(3) Ogni trasferimento totale o parziale di terreno sovvenzionato deve essere autorizzato con decreto del Presidente della giunta provinciale. Resta in tal caso l'obbligo di trasferire agli aventi causa gli obblighi contenuti nella convenzione.