(1) Agli alunni iscritti presso istituzioni scolastiche o formative professionali al di fuori della provincia di Bolzano, non esistenti nella medesima, possono essere rimborsate le tasse o i contributi scolastici, qualora essi siano in possesso dei requisiti per la concessione di una borsa di studio ai sensi dell'articolo 5.25)