(1) La Provincia assicura alle persone multilate ed invalidi civili la piena attuazione degli interventi assistenziali di cui all'articolo 28 della legge 31 marzo 1971, n. 118. Tali interventi sono estesi anche alle persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali. Essi devono tendere, avendo comunque riguardo alla natura ed al grado della minorazione, alla piena integrazione di queste persone nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi normali e possono consistere in servizi di accompagnamento e di trasporto, anche individualizzati, e di idonea assistenza durante l'orario scolastico, del doposcuola e degli altri servizi didattici integrativi. 38)