(1) Gli stanziamenti provinciali relativi alla gestione degli asili nido saranno ripartiti annualmente tra i comuni gestori con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 5.
(2) L'ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L'ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore.5)
Art. 39
(1) Le nuove modalità di determinazione dei contributi introdotte dall'articolo 3/bis, comma 2, della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e successive modifiche, si applicano per i contributi concessi a decorrere dall'anno 1997.