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a) LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. 181)
Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali 2)

1)
Pubblicata nel B.U. 26 novembre 1974, n. 55.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 1

(1)  Al fine di promuovere e agevolare, nel rispetto della tutela ambientale, la ricerca e una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali, possono essere realizzate le seguenti iniziative: 3)

  • a)  progetti, studi e rilievi, anche in dettaglio, geologici, geominerari, giacimentologici, geofisici, topografici, riguardanti anche la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle persone, la valorizzazione dei giacimenti minerari e delle risorse idrotermali e idrominerali degli impianti e delle infrastrutture relativi;
  • b)  lavori di ricerca mediante trivellazione, scavi a giorno o in sotterraneo;
  • c)  4)

(2) 5)

(3) 5)

3)
L'alinea dell'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
4)
La lettera c) dell'art. 1, comma 1, è stata abrogata dall'art. 3, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11
5)
I commi 2 e 3 dell'art. 1 sono stati abrogati dall'art. 3, comma 4, della L.P 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 2 6)

6)
Gli artt. 2, 3,4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 3, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 3 6)

6)
Gli artt. 2, 3,4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 3, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 4 6)

6)
Gli artt. 2, 3,4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 3, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 5 6)

6)
Gli artt. 2, 3,4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 3, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 6

(1)  Le spese di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio minerario indisponibile, comprese le pertinenze annesse, non ancora assentito in concessione o trasformato in permesso di ricerca, possono essere assunte dall'Amministrazione provinciale. 7) 

(2)  Le relative prestazioni possono essere svolte direttamente dalla Amministrazione provinciale o ricorrendo a ditte minerarie o personale qualificato.

7)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 7

(1)  Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, e per la predisposizione di un piano sistematico di indagini dei giacimenti esistenti, l'amministrazione provinciale può inoltre assumere a proprio carico gli oneri relativi all’esecuzione e alla pubblicazione di studi, ricerche, progetti e programmi comunitari, convegni, prove tecniche, analisi, azioni promozionali e pubblicitarie, partecipazioni a fiere e mostre, avvalendosi all'occorrenza dell'opera e della collaborazione di enti, società, centri di ricerca o sperimentali ed esperti operanti nel settore. 8)

8)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 8-10.   9)

9)
Omissis.

Art. 11

(1)  Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione la legge regionale 20 marzo 1964, n. 17, e gli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 novembre 1968, n. 41.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.