In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 11)
Interventi a favore dell'agricoltura

1)

Pubblicata nel B.U. 29 gennaio 1974, n. 5.

Art. 1

(1) Per la realizzazione e l'acquisto da parte di cooperative agricole e di loro consorzi di strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, la Provincia è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e/o contributi sugli interessi per mutui attinti presso banche convenzionate.

(2) Contributi in conto capitale ai sensi del primo comma possono essere concessi fino alla misura massima del 65% della spesa ammessa.2)

(3) Contributi sugli interessi possono, a seconda del tipo di investimento, essere concessi per un periodo variante tra 5 e 20 anni e fino alla misura massima in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 3%.2)

(4) Sono in ogni caso esclusi dai contributi gli impianti per la trasformazione di barbabietole.

2)

I commi 2 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 1 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11.

Art. 2

(1) La Provincia può concedere a titolari di aziende agricole, suscettibili di svilupparsi, contributi sugli interessi su mutui attinti presso banche convenzionate per investimenti di carattere produttivo, o contributi in conto capitale.

(2) Contributi sugli interessi possono essere concessi fino alla misura massima, in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 3%. Se il contributo è dato in forma di contributo in conto capitale, a carico dell'interessato deve rimanere almeno il 35% della spesa ammessa.3)

(3) In territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, possono essere concessi contributi sugli interessi fino alla misura massima in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 2%.

(4) La Provincia può concedere a titolari di aziende agricole contributi in conto capitale o contributi sugli interessi corrispondenti per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto di fabbricati aziendali fino alla misura massima del 50% della spesa ammessa, nonché per opere di miglioramento fondiario fino all'importo massimo del 70% della spesa ammessa.4)

(5) Per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto di fabbricati rurali ad uso abitazione e relative pertinenze la Provincia può concedere contributi in conto capitale fino all'importo massimo del 75% della spesa ammessa o contributi sugli interessi nelle operazioni di credito, nelle quali il tasso minimo a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello determinato dall'amministrazione centrale in attuazione dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, qualora il titolare dell'azienda agricola abbia assunto un credito agrario di miglioramento.5)

3)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 14 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26, e dall'art. 1 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.

4)

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11, e successivamente modificato dall'art. 1 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.

5)

Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.

Art. 2/bis

(1) Se la ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige o il Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio accertano, in base alla relativa competenza, che un edificio è meritevole di tutela, la spesa riconosciuta per la superficie utile effettiva in connessione con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, può essere aumentata al massimo del 50 per cento. Qualora dopo l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, in edifici meritevoli di tutela fossero disponibili una superficie abitativa o una cubatura residua non necessarie a fini abitativi, queste possono essere destinate all'attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7.6)

6)

L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 3

(1) La Provincia può concedere contributi in conto capitale per la costruzione di acquedotti ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, fino all'importo massimo dell'87,5% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 4

(1) Invece di contributi sugli interessi la Giunta provinciale può concedere, su domanda, contributi annui o semestrali costanti posticipati per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concedibile il contributo sugli interessi.7)

(2) I contributi previsti nel precedente comma possono essere pagati al beneficiario, su sua richiesta, anche prima del collaudo dei lavori per un periodo massimo di due anni. In caso di abuso devono essere restituite le somme pagate con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto.8)

(3) Le domande di contributo sono da indirizzare all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste. I contributi vengono concessi su proposta dell'Assessore competente con deliberazione della Giunta provinciale.9)

7)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

8)

Il comma 2 è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.

9)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11.

Art. 4/bis

(1) I criteri per l'applicazione di quanto previsto nei precedenti articoli saranno determinati mediante apposito regolamento di attuazione.10)

10)

L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.

Art. 4/ter (Premi supplementarinel settore vitivinicolo)

(1) Ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/99 del 17 maggio 1999 ed in applicazione del Piano provinciale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000)/2668 def. del 15 settembre 2000, la Giunta provinciale può concedere per le superfici viticole con pendenza superiore al 40 per cento un premio supplementare di 515 euro per ettaro a favore delle aziende agricole che ottemperano ai programmi previsti dalla misura 13, intervento 4, del predetto Piano provinciale.11)

11)

L'art. 4/ter è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, e successivamente sostituito dall'art. 39 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 4/quater (Utilizzo dei proventi per la concessione di diritti d'impianto di viti)

(1) I proventi derivanti dalla concessione di nuovi diritti d'impianto dalla riserva provinciale ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999, concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono destinati a promuovere la vendita del vino e alla liquidazione dei premi supplementari nel settore vitivinicolo.12)

12)

L'art. 4/quater è stato inserito dall'art. 39 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 5-613)

13)

Omissis.

Art. 7 (Norma transitoria)

(1) Le domande di contributo presentate ai sensi di leggi precedenti, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano inevase presso gli uffici competenti, potranno essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge.

(2) Nei confronti di coloro che hanno assunto l'impegno sulla base della misura 5 del programma operativo 1999-2000 in attuazione dell'abrogato articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del 30 giugno 1992 del Consiglio, continua la concessione dei premi supplementari a norma dell'articolo 4/ter, nella versione previgente all'entrata in vigore della presente legge.14)

La presente legge sarà pubblicata nel B.U. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

14)

L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11, e successivamente integrato dall'art. 39 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActiona) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
ActionActionc) Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
ActionActiond) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
ActionActione) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 2/bis
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 4/bis
ActionActionArt. 4/ter (Premi supplementarinel settore vitivinicolo)
ActionActionArt. 4/quater (Utilizzo dei proventi per la concessione di diritti d'impianto di viti)
ActionActionArt. 5-6
ActionActionArt. 7 (Norma transitoria)
ActionActionf) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20 —
ActionActiong) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
ActionActionh) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
ActionActioni) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
ActionActionj) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24
ActionActionk) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29
ActionActionl) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
ActionActionm) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7 
ActionActionn) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
ActionActiono) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
ActionActionp) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
ActionActionq) Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
ActionActionr) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11
ActionActions) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionActiont) Legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8
ActionActionu) Decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico