Pubblicata nel B.U. 29 gennaio 1974, n. 5.
(1) Le domande di contributo presentate ai sensi di leggi precedenti, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano inevase presso gli uffici competenti, potranno essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge.
(2) Nei confronti di coloro che hanno assunto l'impegno sulla base della misura 5 del programma operativo 1999-2000 in attuazione dell'abrogato articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del 30 giugno 1992 del Consiglio, continua la concessione dei premi supplementari a norma dell'articolo 4/ter, nella versione previgente all'entrata in vigore della presente legge.14)
La presente legge sarà pubblicata nel B.U. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11, e successivamente integrato dall'art. 39 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.