(1) Nella prima applicazione della presente legge possono essere accolte tutte le domande pervenute entro un mese dall'entrata in vigore della legge e riferite ad attività svolte nel corso dell'anno 1973.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.