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a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 251)
Impiego dei fondi destinati all'attività turistica

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1)

Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1973, n. 39.

Art. 3

(1) L'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, è sostituito dal seguente:

"L'esecuzione delle attività, di cui ai punti a) e c) dell'articolo 1, della legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, può essere effettuata anche attraverso l'Ente Provinciale per il Turismo di Bolzano 4), che deve attenersi alle direttive impartite dell'Assessorato provinciale, cui è affidata la materia del turismo".

4)

L'ente provinciale per il turismo di Bolzano è stato soppresso con il 31 dicembre 1976 (cfr. art. 31 della L.P. 6 settembre 1976, n. 41).