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a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 251)
Impiego dei fondi destinati all'attività turistica

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1)

Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1973, n. 39.

Art. 2

(1) In tutte le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, le dizioni "Regione", "Giunta regionale", "Assessorato regionale", "Comitato regionale", "regionali", si intendono sostituite rispettivamente dalle parole "Provincia", "Giunta provinciale", "Assessorato provinciale", "comitato provinciale", "provinciali".