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a) LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 281)
Piani di intervento finanziario per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche

1)

Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.

Art. 1

(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere ai Comuni, consorzi fra Comuni, società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati che posseggano il requisito della personalità giuridica, contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 15, nella misura massima del 7,5% della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere pubbliche indicate nel successivo articolo 4.

(2) Ai Comuni deficitari, a norma dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32 2), almeno in tre degli ultimi cinque esercizi finanziari, l'Amministrazione provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4.

(3) Quando si sia provveduto ai sensi del precedente comma, il contributo annuo potrà essere concesso solo sulla differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione dell'opera e l'ammontare del contributo in conto capitale.

(4) Il cumulo dei contributi con altre provvidenze ottenute dall'ente beneficiario è consentito entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile.

2)

Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1956, n. 2.

Art. 2

(1) Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, gli enti interessati debbono presentare domanda, redatta in carta legale, all'Assessorato dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno.

(2) Le domande rimangono valide per un periodo di anni cinque.

(3) Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti:

  • a)  copia della deliberazione dell' organo competente con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione dell'opera ed al conseguimento del contributo;
  • b)  progetto di massima comprendente la relazione illustrativa dell' opera ed il preventivo sommario di spesa;
  • c)  piano finanziario dell' opera.

Art. 3

(1) In base alle domande presentate entro il termine stabilito corredate della documentazione prescritta dall'articolo 2, la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, tenuto conto della priorità dei lavori da eseguire e della condizione economico-finanziaria degli enti richiedenti, predispone ed approva i piani annuali delle opere da ammettere a contributo e ripartisce i fondi disponibili.

Art. 4

(1) Nei piani annuali possono essere comprese le seguenti categorie di opere:

  • 1)  la costruzione, la sistemazione e l' ampliamento di acquedotti e fognature;
  • 2)  la sistemazione straordinaria delle strade interne degli abitati, la costruzione, la sistemazione, l' ampliamento e completamento delle strade di allacciamento dei capoluoghi di Comune, delle frazioni e delle località di interesse per l'agricoltura, l'industria ed il turismo, all'esistente rete viabile statale o provinciale, nonché delle strade che congiungono fra di loro capoluoghi di Comune e delle strade intercomunali;
  • 3)  la costruzione, la sistemazione e l' ampliamento di impianti di produzione, di trasformazione, di trasporto, di distribuzione dell'energia elettrica per assicurare l'approvvigionamento di nuclei abitati anche isolati;
  • 4)  la costruzione, la sistemazione, l' ampliamento, il completamento e l'acquisto di edifici ed impianti destinati a servizi pubblici;
  • 5)  la costruzione, la sistemazione e l' ampliamento di cimiteri;
  • 6)  la costruzione, la sistemazione, l' ampliamento e l'acquisto di edifici, destinati all'educazione ed all'istruzione senza scopo di lucro;
  • 7)  la costruzione, la sistemazione, l' ampliamento e l'acquisto di edifici, destinati all'assistenza ed alla beneficenza senza scopo di lucro;
  • 8)  la costruzione, la sistemazione, l' ampliamento di edifici destinati al culto e di edifici adibiti all'uso di ministero pastorale, di ufficio e di abitazione del parroco;
  • 9)  l' acquisto di terreni destinati all'esecuzione delle opere di cui ai numeri precedenti.

Art. 5

(1) I contributi previsti dai piani annuali approvati dalla Giunta provinciale, sono concessi - per delega del Presidente della giunta provinciale - con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, dietro presentazione del progetto esecutivo corredato del parere tecnico-economico prescritto ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 6

(1) Gli enti beneficiari dei contributi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare per il periodo di venticinque anni, la destinazione ad uso pubblico delle opere finanziate, senza il consenso della Giunta provinciale. Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato.

(2) Il ricupero del contributo erogato avviene ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 3)

3)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 7

(1) In ciascun progetto sarà computata per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5% dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato.

Art. 8

(1) L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità.

Art. 9

(1) I lavori sono eseguiti a cura degli interessati. Spetta all'Assessorato dei lavori pubblici l'alta vigilanza in corso d'opera e l'accertamento della regolare esecuzione a lavori ultimati in conformità ai progetti approvati.

Art. 10

(1) Il contributo in conto capitale è corrisposto di norma in unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera; eccezionalmente possono essere corrisposti in corso di esecuzione acconti, fino ai 3/4 dell'ammontare del contributo in conto capitale, in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dall'Assessorato dei lavori pubblici; l'ultimo quarto è in tal caso corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione.

(2) Il contributo annuo è corrisposto, dopo l'accertamento della regolare esecuzione, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno direttamente all'ente beneficiario o all'istituto di credito mutuante, qualora l'ente beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

(3) Può altresì essere autorizzata l'accensione di mutui parziali sulla base di certificati di avanzamento dei lavori regolarmente vistati dall'Assessorato dei lavori pubblici, in base ai decreti dell'autorità competente per l'espropriazione per pubblica utilità e, per l'ultima rata, in base al certificato di accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Art. 11

(1) Nel caso in cui gli enti locali si trovino nell'impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con le entrate delegabili, i mutui per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi potranno essere garantiti, per delega del Presidente della giunta provinciale, con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta, nei limiti degli stanziamenti previsti da apposite leggi provinciali.

(2) Tale fideiussione ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 12

(1) Le quote di ammortamento dei mutui, contratti dai Comuni, in base alla presente legge, possono essere garantite con ipoteca o con delegazioni sulle entrate comunali, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche. 4)

4)

Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 1963, n. 43.

Art. 13

(1) Le disponibilità sui fondi non utilizzate nel corso di ogni esercizio finanziario dovranno essere impiegate secondo le destinazioni indicate dalla presente legge.

(2) A tale scopo potranno essere accolte nei singoli piani di finanziamento, previa deliberazione della Giunta provinciale, anche le domande di contributo presentate in data successiva a quella della approvazione dei piani medesimi.

Art. 14

(1) Ai fini della predisposizione del primo piano annuale di finanziamento, di cui all'articolo 3 della presente legge, saranno utilizzate le domande di contributo presentate, ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1963, n. 17, e 5 novembre 1968, n. 40, entro il 31 gennaio 1972.

Art. 15

(1) Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzato per l'esercizio finanziario 1972 il limite di impegno di lire 300 milioni, di cui 170 milioni per gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 1, e 130 milioni per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 1.

(2) Per il finanziamento della spesa di cui al presente articolo è autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di lire 300 milioni da assumere al tasso non superiore al 9,50% e da estinguere in non meno di dieci anni.

(3) All'onere di lire 10 milioni corrispondente alla prima trimestralità di ammortamento del mutuo di cui al precedente capoverso si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

(4) Alla maggiore spesa di lire 30 milioni, prevista per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti a partire dal 1973 dall'incremento naturale del gettito delle imposte di R.M. devolute alla Provincia in base allo Statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello Statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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