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a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 181)
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 8   delibera sentenza

(1)  Gli introiti di cui all'articolo 1 ed all'articolo 6 della presente legge provinciale e di cui all'articolo 8, comma 7, della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, affluiscono al fondo di sviluppo energetico. Tale fondo è destinato a:

  1. finanziare l'onere per il vettoriamento dell'energia;
  2. compensare il minor introito delle imprese distributrici cagionato dall'applicazione delle tariffe ridotte a norma dell'articolo 7;
  3. finanziare in zone montane l'esecuzione di nuovi allacciamenti di nuclei o case sparse, piani di elettrificazione e potenziamenti di reti elettriche da parte dei comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali con un contributo fino al 90% della spesa ammissibile e da parte delle imprese elettriche distributrici e dell'ENEL con un contributo fino al 85%. I lavori possono comprendere tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia, ivi comprese le derivazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18;
  4. restituire al consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige l'importo spettantegli dai concessionari ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e sue modifiche e integrazioni;
  5. provvedere direttamente all'acquisto o all'esecuzione di impianti di trasformazione e relative opere di allacciamento per metterli a disposizione delle imprese elettriche locali al fine di rendere possibile, nei casi di urgenza, il ritiro di energia elettrica dai concessionari;
  6. 11)
  7. 11)

(2)  La Giunta provinciale approva programmi annuali di piani di elettrificazione da ammettere a contributo.

(3)  La domanda per la concessione del sussidio e del contributo, di cui alle lettere f) e g), indirizzata all'ufficio fonti di energia, deve comprendere una relazione tecnico-economica e un preventivo dettagliato.

(4)  La Giunta provinciale nel concedere il sussidio o il contributo di cui alle lettere f) e g) ne determina le condizioni e la misura. Il contributo è corrisposto per metà dell'ammontare come acconto e per metà dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.12) 

massimeDelibera N. 3769 del 18.10.2004 - Approvazione die nuovi criteri per la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici. Revoca della delibera del 29.05.1995, n. 2733
11)
Le lettere f) e g) sono state abrogate dall'art. 2, comma 7, lettera c), della L.P. 7 luglio 2010, n. 9.
12)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33, e successivamente modificato dalla L.P. 14 luglio 1982, n. 24, e dall'art. 10 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15.
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