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a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 181)
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 7

(1)  Con decreto del Presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta provinciale, vengono stabilite le tariffe di utenza da applicarsi nella Provincia di Bolzano, valevoli, salvo modifica delle tariffe CIP, per un periodo non inferiore ad un anno. Le tariffe stabilite dall'Amministrazione provinciale non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP e possono essere ridotte rispetto a queste ultime fino al 20% per i seguenti usi, in ordine di precedenza:9) 

  1. usi di forza motrice di cui al cap. V/A/1 fino a 10 kW di potenza impegnata, usi agricoli di cui al cap. V/A/5 ed uso di consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al cap. V/A/6 del provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961;
  2. uso di piccole e medie industrie, esclusi gli autoproduttori, quando il consumo di energia incide in percentuale rilevante, da definirsi nel regolamento, sul prezzo del prodotto finito.
    L'applicazione della tariffa ridotta è subordinata all'osservanza da parte del responsabile dell'industria della precedenza nell'assunzione di personale dei cittadini residenti, ai sensi dell'articolo 7 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, delle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, delle norme dello statuto dei lavoratori e di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché dell'impegno di consentire continui controlli da parte dell'Amministrazione provinciale sull'osservanza medesima;
  3. uso di illuminazione pubblica di cui al cap. I del provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961;
  4. uso di forza motrice per l'esercizio di funivie bifuni e funivie monofuni ad agganciamento automatico, con potenza impegnata superiore a 30 kW;
  5. usi domestici. 10)

(2)  Le imprese distributrici possono chiedere semestralmente entro il 31 luglio ed il 31 gennaio all'Amministrazione provinciale il rimborso della quota di minor incasso risultante dall'applicazione delle tariffe provinciali rispetto a quelle stabilite dal CIP.

(3)  L'Amministrazione provinciale accerta gli utenti di cui alle lettere b) e d) che hanno diritto alle tariffe agevolate e lì comunica alle imprese distributrici.

9)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3 della L.P. 21 gennaio 1975, n. 10.
10)
La lettera e) è stata aggiunta dall'art. 3 della L.P. 21 gennaio 1975, n. 10.
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