(1) La denuncia di cui all'articolo 10 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per derivazioni concesse o autorizzate in via provvisoria anteriormente a tale data.
(2) Le imprese distributrici devono trasmettere all'Amministrazione provinciale planimetrie in scala adeguata contenenti gli elettrodotti ad alta tensione che si sviluppano sul territorio della provincia al 20 gennaio 1972.
(3) Con le stesse modalità devono essere comunicate annualmente eventuali variazioni agli elettrodotti.