(1) E´ istituito un fondo di rotazione per il finanziamento dell’acquisizione nonché dell’urbanizzazione primaria di aree produttive o di aree idonee ad essere destinate a zona produttiva. Con le disponibilità del fondo di rotazione possono essere finanziati anche i costi per l’esproprio degli immobili in seguito alla revoca dell’assegnazione nonché per l’esercizio dell’opzione d’acquisto.
(2) Al fondo affluiscono i mezzi finanziari stanziati nei bilanci di previsione della Provincia anche da società da essa partecipate, nonché i rientri dal fondo stesso o da altri fondi.
(3) La Giunta provinciale può autorizzare la concessione di un finanziamento senza interessi a favore dei comuni che ne facciano richiesta. L’ammontare del finanziamento sarà determinato in base:
(4) I comuni gestiscono le aree in base alle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e restituiscono alla Provincia gli importi riscossi in seguito alla loro cessione entro 90 giorni dall’avvenuto incasso. Gli importi finanziati, ridotti della quota che viene finanziata a fondo perduto dalla Provincia ai sensi dell’articolo 35/septies, dovranno comunque essere restituiti alla Provincia entro un periodo massimo di 5 anni, salvo proroga in casi particolarmente motivati.
(5) La gestione del fondo può essere affidata anche a società partecipate dalla Provincia. 9)