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a) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 41)
Provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi

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1)

Pubblicata nel B.U. 10 marzo 1970, n. 10.

Art. 2

(1) Possono beneficiare del contributo di cui alla presente legge gli assuntori di masi chiusi per successione legittima o testamentaria oppure per atti tra vivi, purché in quest'ultimo caso appartengano alle prime tre categorie indicate nell'articolo 18 del Testo Unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, i quali entro il periodo di un anno dall'intavolazione del diritto di proprietà del maso al proprio nome, presentino domanda alla Giunta provinciale, indicando l'istituto di credito presso il quale desiderano che venga acceso il mutuo.

(2) Possono inoltre beneficiare del contributo coloro i quali all'atto dell'assunzione erano coeredi ed hanno acquistato successivamente il maso dall'assuntore dello stesso. In questi casi il contributo può essere concesso solo in quanto l'assuntore del maso abbia contratto un mutuo agevolato ai sensi della presente legge e per la durata necessaria per l'estinzione dello stesso. Comunque, non è ammissibile il contributo per due mutui contemporaneamente.

(3) La disposizione di cui al primo comma di quest'articolo si applica tuttavia a coloro i quali, essendo tenuti all'integrazione della quota riservata ai legittimari, entro due anni dalla data della sentenza passata in giudicato sull'azione di riduzione o dalla data dell'avvenuta conciliazione extra-giudiziale presenteranno domanda alla Giunta provinciale per ottenere il contributo.

(4) Qualora l'ammontare del mutuo superi la somma di lire 70 milioni, per l'importo superante detta somma non può essere concesso nessun contributo.4)

(5) Ad assuntori di masi chiusi che assumano il maso per atto tra vivi non può essere concesso alcun contributo per la somma eccedente l'importo di lire 30 milioni, se al momento dell'assunzione, a prescindere dall'assuntore o dal coniuge del dante causa, non ci siano altri eredi necessari.4)

(6) La Giunta provinciale può adeguare gli importi di cui al presente articolo alla variazione del valore monetario.5)

4)

I commi 4 e 5 sono stati aggiunto dall'art. 2 della L.P. 9 novembre 1974, n. 22.

5)

Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 23 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24.

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