(1) L'individuazione dei beni di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 1, nel piano territoriale provinciale comporta l'imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge.
(2)13)
(3) Le zone per le quali è prescritto un piano di attuazione ai sensi degli articoli 30, 37, 44 e 52 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, a partire dall'approvazione del piano di attuazione non sono sottoposte a prescrizioni di vincolo paesaggistico ed in tali settori di territorio perdono di efficacia le disposizioni di cui al successivo articolo 23.
(4) Dopo l'entrata in vigore della legge sul piano territoriale provinciale ovvero dopo l'approvazione del piano urbanistico comunale o dei piani di attuazione di cui al comma 3, si provvede all'adeguamento del vincolo paesaggistico, ad eccezione dei parchi naturali, dei biotopi e dei monumenti naturali, in modo tale da renderlo compatibile con le prescrizioni del piano territoriale provinciale ovvero del piano urbanistico comunale.
(5) È tuttavia fatta salva la facoltà di individuare nelle zone di cui al comma 3 oggetti di cui alle lettere a), c) ed e) dell'articolo 1 e di sottoporli alla tutela del paesaggio ai sensi della presente legge. Con la delibera della Giunta provinciale ovvero della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, che approva la proposta di vincolo, vengono disposte le modifiche al piano urbanistico comunale, che sono necessarie per adeguare il piano stesso al vincolo paesaggistico. 14)
(6) Qualora i vincoli paesaggistici imposti rendano necessaria una modifica del piano urbanistico comunale, nei vincoli stesso devono essere indicate le modifiche da apportare ai singoli allegati del piano urbanistico comunale. L'ufficio centrale di urbanistica cura le relative modifiche. 15)
(7) Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali per la tutela del paesaggio, secondo i principi generali di cui agli articoli 11 e 14. Qualsiasi provvedimento emanato dall'autorità provinciale per la tutela del paesaggio deve essere comunicato al comune competente per territorio. Nelle concessioni edilizie deve essere espressamente fatto richiamo all'autorizzazione paesaggistica con le relative prescrizioni.13)