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b) LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1966, n. 91)
Norme integrative alla legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, sul riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)

Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1966, n. 38.

Art. 8

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a coordinare in un testo unico tutte le leggi sulle associazioni agrarie.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.