In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 8 (Esame ed approvazione)

(1)  L’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni nelle singole comunioni di cui all’articolo 1, nonché l’utilizzo delle terre e l’amministrazione di queste comunioni sono regolati da un apposito statuto approvato dalla maggioranza assoluta dei compartecipanti, calcolata secondo le quote da ciascuno possedute.

(2)  Entro 15 giorni dalla sua approvazione, lo statuto deve essere trasmesso ai fini del controllo sia della sua legittimità che nel merito all’ufficio competente presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. L’assessore provinciale competente in materia emana il relativo decreto di approvazione e può modificare lo statuto al fine di garantire l’efficienza dell’organizzazione delle singole comunioni.

(3)  Alla stessa procedura di cui al comma 2 è soggetto lo statuto delle comunioni che vengono costituite allo scopo di utilizzare terreni soggetti ad uso civico ai sensi dell’articolo 1. L’assessore provinciale competente in materia, prima di decidere in merito, chiede un parere alla Giunta comunale o all’amministrazione separata dei beni di uso civico, a seconda delle relative competenze. Detto parere si considera positivo se la Giunta comunale o l’amministrazione separata dei beni di uso civico non lo inoltra all’assessore provinciale competente in materia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

(4)  La procedura prevista dai commi 2 e 3 trova applicazione anche in caso di modifica dello statuto di una comunione. 6) 

6)
L'art. 8 è stato prima sostituito dall'art. 29 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e poi dall'art. 9, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.