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a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 3

(1)  La commissione provinciale per i masi chiusi di cui alla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, su denunzia degli interessati o d'ufficio, provvederà a formare un elenco ufficiale delle comunioni di cui all'articolo 1 accertando l'esistenza della singola comunione, la sua denominazione ufficiale ed i beni immobili o diritti reali che vi appartengono.2) 

(2)  L'elenco delle comunioni viene reso pubblico mediante affissione di una copia all'albo del Comune ove sono situati i beni o la maggior parte di essi e comunicato, tramite lo stesso Comune, a ciascun interessato.

(3)  Contro le decisioni della commissione provinciale per i masi chiusi è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta provinciale, che decide entro i successivi 60 giorni e ne dà comunicazione al ricorrente.

(4)  Diventa definitiva l'inclusione della singola comunione nell'elenco ufficiale, la relativa decisione viene trasmessa, a cura del Presidente della giunta provinciale, al competente ufficio del Libro Fondiario con la richiesta di annotazione a norma dell'articolo 20 del nuovo testo della legge Tavolare allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, nella relativa partita tavolare, che il corpo tavolare costituente la medesima è soggetto alle norme della presente legge.3) 

2)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.
3)
Il comma 4 comma è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 25 agosto 1966, n. 9.