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a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 2

(1)  I rapporti di comunione, sorti dopo l'impianto del Libro Fondiario per atto tra vivi o in via di successione ereditaria, sono regolati esclusivamente dal Codice Civile.

(2)  Lo stesso vale per il caso in cui all'atto dell'impianto del Libro Fondiario la comunione era composta dai proprietari di non più di cinque unità economiche.