(1) I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all'atto medesimo.
(2) Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.
(3) Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel primo comma.