(1) I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.
(2) Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.