(1) Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all'articolo 1, valido nell'ambito della provincia di Bolzano, è rilasciato con decreto del vicecommissario del Governo in Bolzano, per delega del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su parere conforme delle speciali commissioni di primo grado e di appello indicate nello stesso articolo.2)
Art. 3
(3) Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del consiglio dei Ministri, dal Presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla Giunta provinciale e dalla Giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.