(1) La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello. All'imputato è, tuttavia, data facoltà di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione del giudizio di secondo grado nell'altra lingua. Ove appellante sia l'imputato, la relativa facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, con dichiarazione esplicita sottoscritta personalmente dall'imputato nell'atto di appello o stesa in calce al medesimo; in tal caso lo stesso atto di appello dovrà essere redatto nella nuova lingua scelta. In caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero, la medesima facoltà deve essere esercitata dall'imputato, a pena di decadenza, non oltre l'apertura del dibattimento di appello, con dichiarazione esplicita resa alla Corte personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore. Non sono ammessi atti equipollenti.
(2) L'ottenuta variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti già formati.
(3) L'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo, salva rinuncia delle parti. In tal caso viene verbalizzata nella sola lingua utilizzata.18)