(1) Al fine di realizzare nelle Province di Trento e di Bolzano un organico sistema di servizi in materia di comunicazioni e trasporti, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è delegato alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni attualmente attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano.
(2) Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1.
(3) Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 november 1987, n. 526.
(4) Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono trasferite alle Province di Trento e Bolzano gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e Bolzano.
(5) Il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti ha diritto a chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale.
(6) In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.
(7) Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma 5 è messo a disposizione della provincia territorialmente competente, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere è a carico del bilancio della provincia.
(8) Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.
(9) Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni delegate alle province stesse ai sensi del comma 1.6)