(1) I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario, i cui capolinea sono situati rispettivamente nel territorio di una delle due province ed in quello di altra regione, sono adottati dallo Stato previa intesa con la provincia interessata o da quest'ultima previa intesa con lo Stato, a seconda che la stazione a valle è situata nel territorio di altra regione ovvero in quello provinciale.
(2) I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario i cui capolinea sono situati nel territorio della provincia di Trento ed in quello della provincia di Bolzano sono adottati dalla provincia nel cui territorio è situata la stazione a valle, previa intesa con l'altra provincia.
(3) Per le linee di trasporto funiviario di cui al presente articolo restano ferme le attribuzioni dello Stato in materia di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.14)