(1) Sono attribuite alle Province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative in materia di circolazione indicate dall'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 61612) , per quanto non rientranti ad altro titolo nella competenza delle province medesime.
Art. 96
(1) Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
(2) Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.
(3) Le funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1° gennaio 1980.