(1) Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione sono trasferiti alle rispettive Province di Trento e Bolzano.
(2) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli ispettorati stessi ha diritto di chiedere il trasferimento alle rispettive Province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.
(3) Al personale trasferito ai sensi del comma 2 è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
(4) In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.
(5) Fino al passaggio nei ruoli provinciali, il personale di cui al comma 2 conserva il proprio stato giuridico ed è retribuito a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle Province.
(6) Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, anche in relazione all'inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del comma 2, gli ispettorati provinciali dell'alimentazione di Trento e di Bolzano continueranno ad esercitare, quali organi delle Province, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore.
(7) Dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2 viene soppressa la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.