(1) Fino alla data di soppressione degli enti mutualistici le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano sostituiscono a tutti gli effetti, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'Istituto nazionale assicurazioni malattie.
(2) Le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma, partecipano ai sistemi di finanziamento, comunque previsti, a carico dello Stato o di altri enti.