(1) Le province costituiscono enti strumentali, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero società a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti:
(2) Con la costituzione dell'azienda provinciale di cui al primo comma è trasferito all'azienda stessa un contingente del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici delle rispettive sedi di zona dell'Enel, nonché all'azienda provinciale di Trento un contingente del personale in servizio presso il Distretto Enel di Trento salvo intesa tra le due province in ordine al passaggio di parte di questo personale all'azienda provinciale di Bolzano; i suddetti contingenti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previa intesa tra l'Enel e la provincia interessata.