(1) Nell'ambito della potestà di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, i compiti dei consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono essere attribuiti con legge provinciale alle comunità montane o agli altri enti di diritto pubblico previsti nello stesso articolo, qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati.
(2) I consorzi di cui al primo comma o gli enti che lì sostituiscono possono cedere alle province il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3 della legge citata verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracanone stabilito dall'articolo 1 della citata legge n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni. Le province dispongono dell'energia così acquisita ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.